Art. 5

Mandato

In vigore dal 18 mag 2016
Mandato 1.   I membri del gruppo sono nominati per un mandato rinnovabile di cinque anni. 2.   Se alla scadenza di un mandato non si è avuta conferma del rinnovo o della sostituzione del gruppo, i membri esistenti restano in carica. 3.   Un individuo cessa di essere membro del gruppo se: a) muore o diventa incapace in misura tale da non essere più in grado di esercitare le funzioni stabilite dalla presente decisione; b) rassegna le dimissioni; c) il direttore generale ne sospende l'appartenenza al gruppo a norma del paragrafo 5, nel qual caso l'individuo cessa di essere membro per la durata della sospensione; o d) il direttore generale pone termine alla sua appartenenza al gruppo a norma del paragrafo 5. 4.   Un membro che desideri rassegnare le dimissioni ne dà notifica al direttore generale per posta elettronica o per lettera raccomandata con un preavviso di almeno sei mesi. Qualora sia in grado di eseguire i suoi compiti e una procedura di sostituzione sia in corso, il membro può, su richiesta del direttore generale, rimanere in carica fino a quando la sostituzione sia confermata. 5.   Il direttore generale può sospendere temporaneamente l'appartenenza al gruppo di un membro o porvi definitivamente termine qualora sia stato constatato, o vi siano fondati motivi per ritenere, che: a) il membro non soddisfa più, o ha violato, le condizioni stabilite nella presente decisione o all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) il membro non soddisfa più una o più condizioni fondamentali stabilite nell'invito a presentare candidature o i principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza di cui all' o il suo comportamento o la sua posizione sono incompatibili con le dichiarazioni presentate in conformità agli ; c) il membro non è in condizione di esercitare i compiti stabiliti dalla presente decisione; d) altri fattori significativi mettono in dubbio il funzionamento del gruppo. 6.   Qualora l'appartenenza al gruppo di un membro cessi in conformità al paragrafo 3, il direttore generale nomina un sostituto per la durata residua del mandato o per il periodo della sospensione temporanea. La Commissione pubblica un nuovo invito a presentare candidature quando l'elenco di riserva è esaurito.
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Mandato (Art. 5 Decisione (UE) 2016/786) — Testo vigente | Portale Normativo