Art. 16

Indipendenza

In vigore dal 18 mag 2016
Indipendenza 1.   I membri del gruppo sono nominati a titolo personale. Essi non possono delegare le loro responsabilità ad alcuna altra persona. Nell'esercizio delle loro funzioni essi rispettano i principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza e agiscono nell'interesse pubblico. 2.   Gli esperti che si candidano alla nomina di membri del gruppo sono tenuti a presentare una dichiarazione indicante qualsiasi interesse che possa compromettere, o essere ragionevolmente percepito come tale da compromettere, la loro indipendenza, comprese le eventuali circostanze pertinenti relative ai loro familiari stretti o partner. La presentazione di una dichiarazione di interessi debitamente compilata è necessaria affinché un esperto abbia titolo a essere nominato membro del gruppo. Se la Commissione giunge alla conclusione che non esiste alcun conflitto d'interessi, il candidato ha titolo di essere nominato sempre che sia ritenuto in possesso delle competenze necessarie. 3.   I membri del gruppo informano tempestivamente la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella loro dichiarazione; in questo caso essi presentano immediatamente una nuova dichiarazione che riporta le modifiche pertinenti. 4.   A ogni riunione i membri del gruppo dichiarano qualsiasi interesse specifico che potrebbe compromettere, o essere ragionevolmente percepito come tale da compromettere, la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno. In tali casi il presidente può chiedere al membro in questione di lasciare la riunione o parti di essa. Il presidente informa la Commissione di tale dichiarazione e delle azioni intraprese. 5.   I membri del gruppo si astengono da ogni contatto diretto o indiretto con l'industria del tabacco o i suoi rappresentanti.
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Indipendenza (Art. 16 Decisione (UE) 2016/786) — Testo vigente | Portale Normativo