Art. 14
Indennità speciale
In vigore dal 18 mag 2016
Indennità speciale
1. I membri del gruppo hanno diritto a un'indennità speciale a compenso del lavoro preparatorio e della partecipazione, di persona o a distanza con l'ausilio di mezzi elettronici, alle riunioni del gruppo e alle altre attività inerenti all'applicazione della presente decisione e organizzate dalla Commissione, come pure quando prestano servizi in qualità di relatori su una questione specifica.
2. L'indennità speciale consiste in un importo massimo di 450 EUR sotto forma di indennità giornaliera per ogni giornata intera di lavoro. L'indennità totale è calcolata e arrotondata per eccesso all'importo corrispondente alla mezza giornata di lavoro più vicina.
3. Le spese di viaggio e, se del caso, di soggiorno sostenute dai membri e dagli esperti esterni nell'ambito delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità alle disposizioni interne di quest'ultima.
4. Tutte le indennità e i rimborsi sono subordinati alla dotazione annuale assegnata al gruppo della Commissione.
Storico versioni
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