Art. 12

Gruppo tecnico di valutatori sensoriali e chimici

In vigore dal 18 mag 2016
Gruppo tecnico di valutatori sensoriali e chimici 1.   È istituito un gruppo tecnico di valutatori sensoriali e chimici («il gruppo tecnico») incaricato di fornire al gruppo una valutazione delle proprietà sensoriali e, se opportuno, chimiche del prodotto oggetto di prove nell'ambito della procedura di cui all'. Il gruppo tecnico è composto da: a) due persone qualificate selezionate sulla base delle loro conoscenze, abilità ed esperienza nel campo dell'analisi sensoriale, responsabili dell'ingaggio, della formazione e della supervisione dei valutatori sensoriali; b) valutatori sensoriali ingaggiati sulla base della loro abilità di discriminazione olfattiva e della loro capacità di percepire, analizzare e interpretare gli odori, e che hanno raggiunto la maggiore età secondo la legislazione nazionale applicabile; e c) due persone selezionate sulla base delle loro conoscenze e abilità nei campi della chimica e dell'analisi di laboratorio responsabili dell'analisi chimica dei prodotti oggetto di prove. 2.   È istituita una procedura di appalto pubblico per la selezione di un contraente responsabile della costituzione del gruppo tecnico. Il contraente dispone del livello minimo di competenze tecniche e di attrezzature specificato nel bando di gara e include le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e c). Il bando di gara e la relativa documentazione contrattuale specificano che il gruppo tecnico ha l'obbligo di agire in piena indipendenza e proteggere le informazioni riservate e i dati personali. Essi prevedono inoltre per ogni membro del gruppo la prescrizione di restituire una dichiarazione di interessi debitamente compilata prima di impegnarsi in qualsiasi attività per il gruppo tecnico. Il bando di gara e la relativa documentazione contrattuale contengono inoltre almeno i seguenti elementi: a) una descrizione delle funzioni principali del gruppo tecnico; b) le specifiche relative alla costituzione, alla gestione e al funzionamento del gruppo tecnico, comprese le specifiche tecniche applicabili all'esercizio delle funzioni del gruppo; c) le specifiche relative alle competenze e alle attrezzature tecniche di cui deve disporre il contraente; d) le specifiche relative all'ingaggio dei valutatori sensoriali. Tali specifiche prevedono la condizione che i valutatori sensoriali possano essere ingaggiati solo dopo che la Commissione abbia approvato i candidati proposti. 3.   L'analisi sensoriale del gruppo tecnico è basata sulla metodologia di cui all'. 4.   L'analisi sensoriale è integrata, se opportuno, da una valutazione chimica della composizione del prodotto mediante analisi chimiche. Tale valutazione è effettuata in modo tale da fornire risultati precisi, coerenti e riproducibili. La procedura e i risultati della valutazione chimica sono documentati. 5.   Il gruppo tecnico fa pervenire i risultati delle prove del prodotto al gruppo entro una data accettata da quest'ultimo. 6.   I lavori del gruppo tecnico sono subordinati ai limiti della dotazione annuale ad esso assegnata dalla Commissione.
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Gruppo tecnico di valutatori sensoriali e chimici (Art. 12 Decisione (UE) 2016/786) — Testo vigente | Portale Normativo