Art. 10

Consulenza sui prodotti oggetto di prove

In vigore dal 18 mag 2016
Consulenza sui prodotti oggetto di prove 1.   Qualora il gruppo sia invitato a fornire un parere su un prodotto oggetto di prove, il presidente del gruppo ne informa tutti i membri. Il presidente può nominare tra i membri un relatore incaricato di coordinare l'esame di un determinato prodotto. Il presidente presenta una relazione finale alla Commissione e, se del caso, allo Stato membro richiedente. 2.   Qualora il gruppo lo ritenga necessario ai fini della formulazione di un parere, esso richiede il contributo del gruppo tecnico istituito in conformità all'. Nel formulare il proprio parere il gruppo tiene conto delle informazioni e dei dati che ha ottenuto dal gruppo tecnico. Esso può tenere anche conto di qualsiasi altra informazione a sua disposizione che consideri autorevole e pertinente, comprese le informazioni derivanti dagli obblighi di segnalazione di cui all' della direttiva 2014/40/UE. 3.   Con riferimento ai dati e alle informazioni fornite dal gruppo tecnico, il gruppo in particolare: a) verifica se il gruppo tecnico ha rispettato le regole e le norme scientifiche applicabili; b) valuta i dati e le informazioni, in particolare per accertare se siano sufficienti per trarre una conclusione o se servano ulteriori dati e informazioni; c) chiede al gruppo tecnico i chiarimenti eventualmente necessari per trarre una conclusione. 4.   Se il gruppo ritiene che i dati o le informazioni siano insufficienti o nutre dubbi sul rispetto delle regole e delle norme applicabili, esso consulta la Commissione e, se del caso, lo Stato membro richiedente. Qualora necessario, il gruppo può chiedere al gruppo tecnico di ripetere alcune prove tenendo conto dei suoi commenti. 5.   Se il gruppo constata che le regole e le norme applicabili sono state rispettate, compreso, se del caso, mediante la procedura stabilita al paragrafo 4, e che i dati e le informazioni sono sufficienti per trarre una conclusione, esso provvede a esprimere un parere in conformità al paragrafo 2. 6.   Il gruppo presenta il suo parere alla Commissione e agli eventuali Stati membri che effettuano la segnalazione entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta o entro una data concordata con la Commissione o con lo Stato membro richiedente.
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