Art. 17
Riservatezza e protezione dei dati personali
In vigore dal 18 mag 2016
Riservatezza e protezione dei dati personali
1. I membri del gruppo non divulgano le informazioni, compresi i dati commercialmente sensibili o personali, acquisite nel quadro dei lavori del gruppo o di altre attività inerenti all'applicazione della presente decisione, neanche dopo la cessazione della loro qualità di membri. A tal fine firmano una dichiarazione di riservatezza.
2. I membri del gruppo si conformano alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (4) e 2015/444 (5). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.
Storico versioni
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