Art. 17

Riservatezza e protezione dei dati personali

In vigore dal 18 mag 2016
Riservatezza e protezione dei dati personali 1.   I membri del gruppo non divulgano le informazioni, compresi i dati commercialmente sensibili o personali, acquisite nel quadro dei lavori del gruppo o di altre attività inerenti all'applicazione della presente decisione, neanche dopo la cessazione della loro qualità di membri. A tal fine firmano una dichiarazione di riservatezza. 2.   I membri del gruppo si conformano alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (4) e 2015/444 (5). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2016:786:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riservatezza e protezione dei dati personali (Art. 17 Decisione (UE) 2016/786) — Testo vigente | Portale Normativo