Art. 19

Trasparenza

In vigore dal 18 mag 2016
Trasparenza 1.   Le attività del gruppo sono condotte con un elevato livello di trasparenza. La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti in un sito web dedicato e inserisce un collegamento a tale sito nel registro dei gruppi di esperti. In particolare, essa rende disponibile al pubblico, senza indebito indugio: a) i nomi dei membri; b) le dichiarazioni di interessi, di riservatezza e di impegno dei membri; c) il regolamento interno del gruppo; d) i pareri adottati dal gruppo a norma dell'; e) gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni del gruppo; f) la metodologia stabilita in conformità all'. 2.   In deroga al paragrafo 1 la pubblicazione non è richiesta qualora la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all' del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
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Trasparenza (Art. 19 Decisione (UE) 2016/786) — Testo vigente | Portale Normativo