Art. 19
Trasparenza
In vigore dal 18 mag 2016
Trasparenza
1. Le attività del gruppo sono condotte con un elevato livello di trasparenza. La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti in un sito web dedicato e inserisce un collegamento a tale sito nel registro dei gruppi di esperti. In particolare, essa rende disponibile al pubblico, senza indebito indugio:
a)
i nomi dei membri;
b)
le dichiarazioni di interessi, di riservatezza e di impegno dei membri;
c)
il regolamento interno del gruppo;
d)
i pareri adottati dal gruppo a norma dell';
e)
gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni del gruppo;
f)
la metodologia stabilita in conformità all'.
2. In deroga al paragrafo 1 la pubblicazione non è richiesta qualora la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all' del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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