Art. 4
Nomina
In vigore dal 18 mag 2016
Nomina
1. Il gruppo è composto da sei membri.
2. Il direttore generale responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, che agisce a nome della Commissione («il direttore generale»), nomina i membri del gruppo a partire da un elenco di candidati idonei compilato in seguito alla pubblicazione di un invito a presentare candidature sul sito web della Commissione e nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (il «registro dei gruppi di esperti»). I membri sono selezionati sulla base delle loro competenze ed esperienza nei settori dell'analisi sensoriale, statistica e chimica e tenendo debitamente conto della necessità di garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti d'interesse.
3. I nomi delle persone comprese nell'elenco dei candidati idonei che non sono nominate membri del gruppo sono inclusi in un elenco di riserva di candidati idonei ai fini della sostituzione dei membri la cui appartenenza al gruppo sia cessata in conformità all', paragrafo 3. Il direttore generale chiede il consenso dei candidati prima di inserire i loro nomi nell'elenco di riserva.
4. L'elenco dei membri del gruppo è pubblicato nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e messo a disposizione sul sito web pertinente della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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