Art. 9

Aspetti generali

In vigore dal 9 feb 2016
Aspetti generali 1.   La BCE aggiudica gli appalti il cui valore stimato è uguale o superiore all'importo delle soglie di cui all', paragrafo 3 mediante procedura aperta. In casi motivati, la BCE può ricorrere a una procedura ristretta, a una procedura negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione alle condizioni stabilite agli articoli da 11 a 14. 2.   La BCE può predisporre accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione aggiudicando in tal modo appalti in conformità delle condizioni definite rispettivamente agli . 3.   Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere integrate attraverso un'asta elettronica come descritto all'. 4.   La BCE può bandire concorsi di progettazione. La procedura per un concorso di progettazione è definita nel bando di concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Essa soddisfa i principi generali previsti per i concorsi di progettazione, compresa la pubblicità, la trasparenza e la non discriminazione nonché l'integrità e l'indipendenza della commissione giudicatrice. I criteri da utilizzare in concorsi di progettazione possono comprendere, in particolare, criteri relativi al valore artistico di un concetto di progettazione e la sua conformità al bilancio. 5.   La BCE aggiudica gli appalti di concessione a norma dell' e dei principi generali di cui all'. La procedura di aggiudicazione è stabilita nel bando di gara.
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Aspetti generali (Art. 9 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo