Art. 9
Aspetti generali
In vigore dal 9 feb 2016
Aspetti generali
1. La BCE aggiudica gli appalti il cui valore stimato è uguale o superiore all'importo delle soglie di cui all', paragrafo 3 mediante procedura aperta. In casi motivati, la BCE può ricorrere a una procedura ristretta, a una procedura negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione alle condizioni stabilite agli articoli da 11 a 14.
2. La BCE può predisporre accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione aggiudicando in tal modo appalti in conformità delle condizioni definite rispettivamente agli .
3. Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere integrate attraverso un'asta elettronica come descritto all'.
4. La BCE può bandire concorsi di progettazione. La procedura per un concorso di progettazione è definita nel bando di concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Essa soddisfa i principi generali previsti per i concorsi di progettazione, compresa la pubblicità, la trasparenza e la non discriminazione nonché l'integrità e l'indipendenza della commissione giudicatrice. I criteri da utilizzare in concorsi di progettazione possono comprendere, in particolare, criteri relativi al valore artistico di un concetto di progettazione e la sua conformità al bilancio.
5. La BCE aggiudica gli appalti di concessione a norma dell' e dei principi generali di cui all'. La procedura di aggiudicazione è stabilita nel bando di gara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:245:oj#art-9