Art. 18

Accordi quadro

In vigore dal 9 feb 2016
Accordi quadro 1.   La BCE può ricorrere ad accordi quadro quando conclude regolarmente appalti di prodotti, servizi o lavori analoghi senza essere in grado di definire esattamente le quantità, i tempi di consegna o le necessità in dettaglio. 2.   Ai fini della conclusione di un accordo quadro, la BCE segue le procedure previste agli articoli da 10 a 12 in tutte le fasi fino all'aggiudicazione dell'accordo quadro. Se la BCE intende concludere un accordo quadro con diversi fornitori, essa aggiudica almeno tre accordi, purché vi sia un numero sufficiente di fornitori che soddisfa i criteri di selezione e di aggiudicazione. Il bando di gara precisa l'ambito e il numero di accordi quadro da aggiudicare. Gli appalti specifici basati su un accordo quadro sono aggiudicati in conformità delle procedure definite nel presente articolo. 3.   Quando un accordo quadro è concluso con un unico fornitore, gli appalti specifici basati su tale accordo sono aggiudicati nei limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro. Nella misura in cui ciò sia necessario, la BCE può richiedere per iscritto al fornitore di integrare l'offerta inizialmente presentata. Tali offerte integrative non devono comportare variazioni sostanziali dei termini e delle condizioni dell'accordo quadro. 4.   Quando gli accordi quadro sono conclusi con diversi fornitori, gli appalti specifici possono essere aggiudicati: a) applicando i criteri stabiliti negli accordi quadro senza riaprire una gara; o b) qualora tali criteri non siano precisati, riaprendo una gara tra i fornitori con i quali sia in essere un accordo quadro, oppure c) applicando in taluni casi i criteri stabiliti negli accordi quadro senza riaprire il confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in altri casi riaprendo una gara tra i fornitori con i quali sia in essere un accordo quadro conformemente alla lettera b), purché i documenti di gara per l'accordo quadro prevedano la possibilità di scegliere tra le due opzioni, contengano criteri oggettivi vincolanti che disciplinano tale scelta e specifichino le disposizioni che possono formare l'oggetto della riapertura del confronto competitivo. Se una gara è riaperta conformemente alla lettera b), la BCE aggiudica un appalto specifico secondo la seguente procedura: — la BCE invita i fornitori per iscritto a presentare un'offerta nei termini specificati nella richiesta di proposta. I documenti di gara per l'accordo quadro precisano i criteri sulla base dei quali l'appalto specifico sarà aggiudicato, integrati, ove necessario da maggiori dettagli nella richiesta di proposta, — i fornitori devono presentare le proprie offerte per iscritto entro il termine stabilito dalla BCE, e — la BCE aggiudica l'appalto specifico all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione precisati nella richiesta di proposta. Ogni volta che il confronto competitivo è riaperto conformemente alle lettere b) o c), l', paragrafi 1 e 2 si applica di conseguenza.
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Accordi quadro (Art. 18 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo