Art. 20

Appalti di concessione

In vigore dal 9 feb 2016
Appalti di concessione La procedura di aggiudicazione per appalti di concessione è disciplinata dalla presente decisione fatte salve le seguenti modifiche: a) il calcolo del valore stimato degli appalti di concessione tiene conto del fatturato totale stimato, al netto dell'IVA, generato dall'appaltatore attraverso l'esecuzione del contratto di concessione per la sua durata; b) i contratti di concessione hanno sempre una durata limitata. La durata non può superare il periodo ragionevolmente considerato necessario affinché un concessionario recuperi gli investimenti effettuati e ne ricavi un rendimento finanziario.
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Appalti di concessione (Art. 20 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo