Art. 20
Appalti di concessione
In vigore dal 9 feb 2016
Appalti di concessione
La procedura di aggiudicazione per appalti di concessione è disciplinata dalla presente decisione fatte salve le seguenti modifiche:
a)
il calcolo del valore stimato degli appalti di concessione tiene conto del fatturato totale stimato, al netto dell'IVA, generato dall'appaltatore attraverso l'esecuzione del contratto di concessione per la sua durata;
b)
i contratti di concessione hanno sempre una durata limitata. La durata non può superare il periodo ragionevolmente considerato necessario affinché un concessionario recuperi gli investimenti effettuati e ne ricavi un rendimento finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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