Art. 19

Sistemi dinamici di acquisizione

In vigore dal 9 feb 2016
Sistemi dinamici di acquisizione 1.   La BCE può procurare prodotti, servizi e lavori standard e immediatamente disponibili attraverso i sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono interamente elettronici, liberamente accessibili e gratuiti per i fornitori. Se non diversamente specificato nel presente articolo, la procedura segue le regole che disciplinano le procedure ristrette stabilite all'. 2.   Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, la BCE: a) pubblica un bando di gara che precisa che si utilizza un sistema dinamico di acquisizione, indicando la natura degli acquisti previsti mediante tale sistema, il suo periodo di validità, i criteri di selezione e aggiudicazione e tutte le informazioni necessarie relative al dispositivo elettronico utilizzato e alle modalità e specifiche tecniche di collegamento. Il bando precisa un termine non inferiore a 30 giorni entro cui i fornitori possono fare domanda di partecipazione; e b) offre attraverso mezzi elettronici, a partire dalla pubblicazione del bando e fino al termine del sistema, l'accesso libero, diretto e completo alle condizioni d'offerta e a qualsiasi documento complementare. 3.   Per tutta la sua durata, il sistema è aperto a qualsivoglia fornitore che soddisfi i criteri di selezione e abbia presentato una domanda di partecipazione conforme alle condizioni d'offerta. Non si applicano termini ulteriori per la ricezione delle domande. Gli offerenti possono migliorare le proprie domande in ogni momento, purché queste continuino a soddisfare le condizioni d'offerta. Essi informano la BCE senza indebito ritardo di ogni modifica sostanziale che influisca sulla loro idoneità o capacità di eseguire l'appalto. La BCE può richiedere agli offerenti di presentare elementi di prova aggiornati con riguardo alla loro idoneità. 4.   La BCE verifica, entro 10 giorni dalla ricezione, l'idoneità degli offerenti e il soddisfacimento dei criteri di selezione sulla base delle loro domande. Essa controlla anche se le domande soddisfano le condizioni d'offerta. La BCE informa gli offerenti al più presto se sono stati ammessi o meno al sistema dinamico di acquisizione. 5.   Ogni specifico appalto il cui valore è uguale o superiore alla soglia definita all', paragrafo 3, è oggetto di un separato invito ad offrire. La BCE invita tutti gli offerenti ammessi al sistema a presentare un'offerta entro un termine ragionevole di durata non inferiore a 15 giorni. La BCE aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara. Se del caso, questi criteri possono essere formulati più precisamente nell'invito a offrire. 6.   Se il valore di uno specifico appalto è inferiore alla soglia di cui all', paragrafo 3, la BCE può invitare tre o cinque offerenti ammessi al sistema a presentare un'offerta conformemente alla procedura definita nell'. 7.   Un sistema dinamico di acquisizione non può durare più di quattro anni, salvo che una durata più lunga sia debitamente giustificata e prevista nel bando di gara.
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Sistemi dinamici di acquisizione (Art. 19 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo