Art. 11
Procedura ristretta
In vigore dal 9 feb 2016
Procedura ristretta
1. La BCE può utilizzare la procedura ristretta se:
a)
le esigenze della BCE possono essere definite con precisione tale da consentire la comparazione di tutte le offerte e l'aggiudicazione dell'appalto senza negoziazioni con gli offerenti; e
b)
è necessario limitare il numero delle offerte per ragioni di ordine amministrativo o legate alla natura dell'appalto.
2. Una volta pubblicato un bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura ristretta. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.
3. La BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita a presentare un'offerta almeno cinque candidati idonei, se sussiste un numero sufficiente di candidati che soddisfano i criteri di selezione. L'invito ad offrire è trasmesso per iscritto e contemporaneamente a tutti i candidati invitati a presentare un'offerta.
4. I candidati invitati presentano la propria offerta entro la scadenza stabilita dalla BCE e producono tutta la documentazione da questa richiesta.
5. La BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nell'invito a offrire.
Storico versioni
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