Art. 12

Procedura negoziata

In vigore dal 9 feb 2016
Procedura negoziata 1.   La BCE può utilizzare una procedura negoziata se: a) le esigenze della BCE non possono essere soddisfatte senza l'adattamento di soluzioni immediatamente disponibili o implicano progettazione o soluzioni innovative; b) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa della natura specifica delle prestazioni, della loro complessità, della loro impostazione giuridica e finanziaria e dei rischi connessi; o c) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione con riferimento a una norma o un riferimento tecnici. 2.   La BCE può anche ricorrere alla procedura negoziata se ha ricevuto solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta ad una procedura aperta o ristretta o a un dialogo competitivo. La BCE non è tenuta alla pubblicazione di un nuovo bando di gara se include nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti che hanno preso parte alla procedura iniziale, che erano idonei, che hanno soddisfatto i criteri di selezione e che hanno presentato le proprie offerte conformemente ai requisiti formali di gara. Se non è stata ricevuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, la BCE può anche iniziare una procedura negoziata conformemente all' senza pubblicazione del bando di gara. In ogni caso le condizioni iniziali dell'appalto da aggiudicare non possono essere sostanzialmente modificate. 3.   Una volta pubblicato un bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE. 4.   La BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. Essa invita a presentare un'offerta almeno tre candidati idonei, se sussiste un numero sufficiente di candidati che soddisfano i criteri di selezione. L'invito a offrire è trasmesso contemporaneamente a tutti i candidati invitati a presentare un'offerta. 5.   A seguito della valutazione delle offerte, la BCE può negoziare con gli offerenti al fine di ricondurre le loro offerte in linea con le sue necessità. La BCE può avviare le negoziazioni: a) con l'offerente che occupa il primo posto in graduatoria. Se le negoziazioni con quest'ultimo falliscono, la BCE può ricominciare le negoziazioni con l'offerente che occupa il successivo posto in graduatoria; o b) simultaneamente con diversi offerenti le cui offerte meglio soddisfano i criteri di aggiudicazione. Il numero di offerenti ammessi alle negoziazioni può essere ridotto in fasi successive a seguito dell'applicazione dei criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nell'invito a offrire. Prima dell'inizio delle negoziazioni, la BCE informa tutti gli offerenti idonei alle negoziazioni relativamente alle modalità secondo le quali queste verranno condotte. 6.   Le negoziazioni possono riguardare le offerte tecniche, le offerte finanziarie degli offerenti, nonché i termini e le condizioni contrattuali, purché l'ambito della procedura di aggiudicazione non sia sostanzialmente modificato. La BCE può altresì invitare gli offerenti a presentare un'offerta modificata. Durante le negoziazioni, la BCE garantisce parità di trattamento a tutti gli offerenti invitati. 7.   Una volta chiuse le negoziazioni, la BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nell'invito a offrire.
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Procedura negoziata (Art. 12 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo