Art. 14
Partenariato per l'innovazione
In vigore dal 9 feb 2016
Partenariato per l'innovazione
1. La BCE può applicare una procedura di partenariato per l'innovazione per lo sviluppo di prodotti, servizi o lavori innovativi non disponibili sul mercato e il loro successivo acquisto, a condizione che essi rispettino il livello di prestazione e i costi massimi concordati tra la BCE e i partecipanti al partenariato.
2. Una volta pubblicato il bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione al partenariato per l'innovazione. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.
3. La BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita almeno tre candidati idonei a partecipare alla procedura e trasmette loro la richiesta di proposta che precisa le necessità della BCE. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Se il numero è inferiore al minimo, la BCE può proseguire la procedura con tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione.
4. La BCE può decidere di instaurare un partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.
5. Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione di prodotti, la prestazione di servizi o la realizzazione di lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che i partner devono raggiungere e prevede pagamenti mediante rate. Se così previsto nei documenti di gara, la BCE può decidere, dopo ogni fase, di porre termine al partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner ponendo termine ai singoli contratti.
6. Se così previsto nei documenti di gara, le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive, applicando i criteri di aggiudicazione specificati, al fine di ridurre il numero di offerte da negoziare. La BCE negozia con gli offerenti l'offerta iniziale e tutte le offerte successive da loro presentate, tranne che l'offerta finale, e le modifiche alle specifiche tecniche vengono comunicate agli offerenti per permettere loro di modificare e ripresentare le offerte modificate. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
7. L', paragrafo 4, si applica di conseguenza.
Storico versioni
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