Art. 15

Procedure di aggiudicazione per via elettronica

In vigore dal 9 feb 2016
Procedure di aggiudicazione per via elettronica La BCE può condurre procedure di aggiudicazione per via elettronica in linea con i requisiti generali stabiliti per gli appalti elettronici, come precisato nell' della direttiva 2014/24/UE in combinato disposto con l'allegato IV della medesima. In tali casi, il bando di gara specifica, in particolare, i requisiti formali che i candidati o gli offerenti devono soddisfare e la modalità di accesso alla piattaforma elettronica. La BCE può stabilire che vengano accettate solo domande di partecipazione e offerte presentate per via elettronica, a meno che motivi tecnici collegati alla parità di accesso, all'operabilità o alla sicurezza rendano impraticabile tale decisione.
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Procedure di aggiudicazione per via elettronica (Art. 15 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo