Art. 11 · Procedura ristretta

Art. 11

Procedura ristretta

In vigore dal 9 feb 2016
Procedura ristretta 1.   La BCE può utilizzare la procedura ristretta se: a) le esigenze della BCE possono essere definite con precisione tale da consentire la comparazione di tutte le offerte e l'aggiudicazione dell'appalto senza negoziazioni con gli offerenti; e b) è necessario limitare il numero delle offerte per ragioni di ordine amministrativo o legate alla natura dell'appalto. 2.   Una volta pubblicato un bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura ristretta. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE. 3.   La BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita a presentare un'offerta almeno cinque candidati idonei, se sussiste un numero sufficiente di candidati che soddisfano i criteri di selezione. L'invito ad offrire è trasmesso per iscritto e contemporaneamente a tutti i candidati invitati a presentare un'offerta. 4.   I candidati invitati presentano la propria offerta entro la scadenza stabilita dalla BCE e producono tutta la documentazione da questa richiesta. 5.   La BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nell'invito a offrire.
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