Art. 36

Comunicazione della decisione di aggiudicazione e dell'elenco degli appaltatori

In vigore dal 9 feb 2016
Comunicazione della decisione di aggiudicazione e dell'elenco degli appaltatori 1.   A seguito della decisione di aggiudicazione, la BCE informa gli offerenti, per iscritto e senza indebito ritardo, dell'esito della procedura di aggiudicazione. 2.   Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli offerenti possono richiedere alla BCE di comunicare i motivi del rigetto della loro offerta e di fornire copia di tutti i documenti relativi alla valutazione della loro offerta. 3.   La BCE pubblica annualmente un elenco degli appalti di valore superiore a 50 000 EUR che sono stati aggiudicati in conformità dell' o soggetti ad un'eccezione in conformità dell', paragrafo 1. L'elenco precisa il nome degli operatori economici ai quali gli appalti sono stati aggiudicati, l'oggetto e il valore degli appalti. Per gli appalti di cui all', paragrafo 2 il cui valore è superiore a 750 000 EUR, la BCE pubblica un avviso di aggiudicazione nella Gazzetta ufficiale.
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Comunicazione della decisione di aggiudicazione e dell'elenco degli appaltatori (Art. 36 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo