Art. 6

Eccezioni

In vigore dal 9 feb 2016
Eccezioni 1.   Nelle ipotesi che seguono la BCE può derogare a specifici obblighi procedurali o aggiudicare un appalto direttamente ad un fornitore: a) se, per ragioni inderogabili e in conformità a criteri oggettivi, l'appalto può essere affidato solamente ad uno specifico fornitore. Tali ragioni possono essere di natura tecnica, artistica o giuridica, incluso l'esercizio di diritti esclusivi stabiliti conformemente al diritto applicabile, ma non di natura economica; b) se, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi non prevedibili dalla BCE, i termini per la procedura di appalto non possono essere rispettati; c) se la BCE ha classificato l'appalto come segreto o se l'esecuzione dell'appalto è corredata dall'adozione di speciali misure di sicurezza, conformemente a quanto stabilito dalle regole di sicurezza della BCE, ovvero se ciò è necessario a tutela di interessi essenziali della BCE. Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote richiedono speciali misure di sicurezza e pertanto sono esonerati dagli obblighi stabiliti nella presente decisione; d) in caso di appalti di forniture, se i prodotti di cui si tratta sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo; la presente disposizione non si estende alla produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale o ad ammortizzare i costi di ricerca e sviluppo; e) se le prestazioni oggetto dell'appalto sono acquistate a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che sta liquidando in maniera definitiva la propria attività, dal curatore fallimentare o dal liquidatore nominato a seguito di un fallimento, di un concordato con i creditori o di una procedura analoga prevista da leggi o regolamenti nazionali; f) nel caso di prodotti supplementari acquistati nell'ambito di un contratto di fornitura che sostituiscono o ampliano i prodotti o gli impianti iniziali, se un cambiamento di fornitore comporta difficoltà sproporzionate nell'impiego e nella manutenzione. La durata degli appalti relativi a tali prodotti supplementari non può essere superiore a tre anni; e g) negli altri casi espressamente previsti dalla presente decisione In tutte le ipotesi di cui al primo comma la BCE, quando è possibile, preserva la concorrenza tra diversi fornitori idonei. 2.   Indipendentemente dal valore dell'appalto, la BCE può aggiudicare un appalto conformemente all' se l'oggetto principale dell'appalto è uno dei servizi elencati nell'allegato I.
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Eccezioni (Art. 6 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo