Art. 7
Durata e proroghe degli appalti
In vigore dal 9 feb 2016
Durata e proroghe degli appalti
1. La durata di un appalto, comprese eventuali proroghe, non supera i quattro anni, salvo che il suo oggetto o un altro motivo legittimo giustifichi una durata più lunga.
2. Se un appalto è a tempo determinato, la sua durata può essere prorogata rispetto alla scadenza iniziale se sussistono le seguenti condizioni:
a)
il bando di gara o, nel caso di una procedura a norma del capitolo III, la richiesta di offerta, prevedono la possibilità di proroga;
b)
la proroga è debitamente motivata; e
c)
le proroghe sono state prese in considerazione nel determinare la procedura applicabile ai sensi dell'.
3. Altrimenti, la durata di un appalto a tempo determinato può essere prorogata solo in presenza delle condizioni di cui all', paragrafo 1.
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