Art. 7

Durata e proroghe degli appalti

In vigore dal 9 feb 2016
Durata e proroghe degli appalti 1.   La durata di un appalto, comprese eventuali proroghe, non supera i quattro anni, salvo che il suo oggetto o un altro motivo legittimo giustifichi una durata più lunga. 2.   Se un appalto è a tempo determinato, la sua durata può essere prorogata rispetto alla scadenza iniziale se sussistono le seguenti condizioni: a) il bando di gara o, nel caso di una procedura a norma del capitolo III, la richiesta di offerta, prevedono la possibilità di proroga; b) la proroga è debitamente motivata; e c) le proroghe sono state prese in considerazione nel determinare la procedura applicabile ai sensi dell'. 3.   Altrimenti, la durata di un appalto a tempo determinato può essere prorogata solo in presenza delle condizioni di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:245:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Durata e proroghe degli appalti (Art. 7 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo