Art. 8

Prodotti, servizi e lavori supplementari

In vigore dal 9 feb 2016
Prodotti, servizi e lavori supplementari 1.   La BCE può richiedere all'appaltatore iniziale prodotti, servizi o lavori supplementari, indipendentemente dal loro valore, a condizione che: a) i documenti di gara contengano chiare e specifiche clausole di revisione o di opzione che prevedono prodotti e, servizi o lavori supplementari; e b) i prodotti, i servizi o i lavori supplementari siano stati presi in considerazione nel calcolare il valore dell'appalto conformemente all'. Le clausole fissano la portata e la natura di eventuali revisioni od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non possono prevedere revisioni o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto iniziale. 2.   La BCE può richiedere a un appaltatore prodotti, servizi o lavori supplementari, indipendentemente dal loro valore, a condizione che le necessarie modifiche al contratto iniziale non siano sostanziali. Le modifiche sono considerate sostanziali se cambiano la natura generale del contratto. Le modifiche sono ritenute non sostanziali se il loro valore complessivo rimane inferiore (a) alle soglie di cui all', paragrafo 3 e (b) al 10 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di forniture e di servizi o al 15 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di lavori. Tutte le modifiche eccedenti tali soglie sono considerate sostanziali, in particolare se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) un nuovo appaltatore sostituisce quello a cui l'appalto è stato inizialmente assegnato in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 4. 3.   Inoltre, la BCE può richiedere all'appaltatore iniziale prodotti, servizi o lavori supplementari: a) se i prodotti, i servizi o i lavori addizionali si rendono necessari a seguito di circostanze che la BCE, agendo diligentemente, non avrebbe potuto prevedere, a condizione che la modifica non alteri la natura generale del contratto iniziale; o b) se i prodotti, i servizi o i lavori supplementari che si sono resi necessari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti o una consistente duplicazione dei costi. Il valore di prodotti, servizi o lavori supplementari non può comunque eccedere in ogni singolo caso il 50 per cento del valore iniziale del contratto. 4.   Un contratto può essere modificato sostituendo l'appaltatore a cui esso è stato aggiudicato con un altro appaltatore, a seguito di una delle seguenti circostanze: a) una inequivocabile, chiara e precisa clausola di revisione o di opzione; b) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro fornitore che soddisfi gli stessi criteri inizialmente applicati alla selezione dell'aggiudicatario iniziale, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente decisione; o c) la BCE si assume gli obblighi nei confronti dei subappaltatori dell'aggiudicatario, compreso l'obbligo di effettuare pagamenti direttamente ai subappaltatori, se ciò è previsto nel contratto. 5.   In relazione ai contratti iniziali aggiudicati a norma del capitolo II, la BCE pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale in merito a qualsiasi ordine di prodotti, servizi o lavori supplementari ai sensi del paragrafo 3 se il valore totale dei prodotti, servizi o lavori supplementari ordinati in forza di tale contratto eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. 6.   Se nessuna delle condizioni previste ai paragrafi da 1 a 4 è soddisfatta, gli appalti di prodotti, servizi o lavori supplementari possono essere aggiudicati solo in base a quanto stabilito agli della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:245:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prodotti, servizi e lavori supplementari (Art. 8 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo