Art. 34
Comunicazione delle decisioni sulla selezione e l'aggiudicazione
In vigore dal 9 feb 2016
Comunicazione delle decisioni sulla selezione e l'aggiudicazione
1. La BCE comunica la propria decisione, per iscritto e senza indebito ritardo, a tutti i candidati o offerenti le cui domande di partecipazione o offerte sono state rigettate.
2. La comunicazione della decisione di aggiudicazione è inviata almeno 10 giorni prima della firma del contratto dalla BCE se la comunicazione è inviata a mezzo fax o per via elettronica, o almeno 15 giorni prima della firma del contratto se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, i candidati e gli offerenti possono richiedere alla BCE di fornire i motivi del rigetto delle proprie domande di partecipazione o delle loro offerte e di fornire copie di tutti i documenti relativi alla valutazione della loro domanda di partecipazione od offerta. Gli offerenti esclusi la cui offerta era ammissibile possono anche chiedere il nome del candidato aggiudicatario, così come le principali caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta di quest'ultimo. Possono anche richiedere copie di tutti i documenti relativi alla valutazione del candidato aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.
4. La BCE può decidere di non divulgare alcune informazioni ove la loro diffusione pregiudichi i legittimi interessi commerciali di altri fornitori, ostacoli l'applicazione della legge, possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra fornitori o sia in altro modo contraria all'interesse pubblico.
5. La BCE pubblica nella Gazzetta ufficiale un avviso di aggiudicazione dell'appalto in conformità delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE. L'avviso trasmesso alla Gazzetta ufficiale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Storico versioni
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