Art. 33

Offerte anormalmente basse

In vigore dal 9 feb 2016
Offerte anormalmente basse 1.   La BCE chiede per iscritto spiegazioni in merito a prezzi o costi proposti nell'ambito di offerte che appaiano anormalmente bassi rispetto ai prodotti, lavori o servizi offerti. La richiesta può riguardare, in particolare: a) l'economia del processo di fabbricazione, della prestazione dei servizi o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente; c) l'originalità delle prestazioni proposte nell'offerta; d) il rispetto delle disposizioni di diritto ambientale, sociale e del lavoro vigenti nel luogo in cui le prestazioni devono essere eseguite, effettuate o fornite; e) la possibilità dell'offerente di ottenere un aiuto di Stato. 2.   A seguito di un'analisi delle informazioni presentate dall'offerente, la BCE può respingere le offerte anormalmente basse, in particolare nei seguenti casi: — se le informazioni fornite dall'offerente non giustificano sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi, — se l'offerta e le informazioni supplementari fornite non forniscono sufficienti garanzie di corretta esecuzione dell'appalto, o — se l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, a meno che l'offerente fornisca la prova, entro un termine ragionevole stabilito dalla BCE, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente in conformità delle procedure e delle decisioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato. 3.   La BCE respinge le offerte che sono anormalmente basse a causa di violazioni di una delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera d).
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Offerte anormalmente basse (Art. 33 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo