Art. 33
Offerte anormalmente basse
In vigore dal 9 feb 2016
Offerte anormalmente basse
1. La BCE chiede per iscritto spiegazioni in merito a prezzi o costi proposti nell'ambito di offerte che appaiano anormalmente bassi rispetto ai prodotti, lavori o servizi offerti. La richiesta può riguardare, in particolare:
a)
l'economia del processo di fabbricazione, della prestazione dei servizi o del metodo di costruzione;
b)
le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
c)
l'originalità delle prestazioni proposte nell'offerta;
d)
il rispetto delle disposizioni di diritto ambientale, sociale e del lavoro vigenti nel luogo in cui le prestazioni devono essere eseguite, effettuate o fornite;
e)
la possibilità dell'offerente di ottenere un aiuto di Stato.
2. A seguito di un'analisi delle informazioni presentate dall'offerente, la BCE può respingere le offerte anormalmente basse, in particolare nei seguenti casi:
—
se le informazioni fornite dall'offerente non giustificano sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi,
—
se l'offerta e le informazioni supplementari fornite non forniscono sufficienti garanzie di corretta esecuzione dell'appalto, o
—
se l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, a meno che l'offerente fornisca la prova, entro un termine ragionevole stabilito dalla BCE, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente in conformità delle procedure e delle decisioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
3. La BCE respinge le offerte che sono anormalmente basse a causa di violazioni di una delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera d).
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