Art. 9
Programma di lavoro continuativo
In vigore dal 25 nov 2015
Programma di lavoro continuativo
1. Entro l'8 giugno 2016, ai fini dell'attuazione delle azioni, la Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono un programma di lavoro continuativo per l'intero periodo di applicazione della presente decisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. La Commissione adotta atti di esecuzione a modifica del programma di lavoro continuativo almeno una volta all'anno.
Il programma di lavoro continuativo individua, classifica in base all'ordine di priorità, documenta, seleziona, progetta, attua, gestisce e valuta le azioni, ne promuove i risultati e, fatto salvo l', paragrafo 5, ne sospende o blocca il finanziamento.
2. L'inclusione di azioni nel programma di lavoro continuativo è subordinata al rispetto, da parte delle stesse, degli .
3. Un progetto avviato e sviluppato nell'ambito del programma ISA o di un'altra iniziativa dell'Unione può essere incluso nel programma di lavoro continuativo in qualsiasi fase.
Storico versioni
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