Art. 11

Finanziamento delle azioni

In vigore dal 25 nov 2015
Finanziamento delle azioni 1.   Il programma ISA2 finanzia lo sviluppo, l'istituzione e il perfezionamento di quadri comuni e strumenti generici. L'utilizzo di tali quadri e strumenti è finanziato dalle pubbliche amministrazioni europee. 2.   Il programma ISA2 finanzia lo sviluppo, l'istituzione, la messa a punto e il perfezionamento dei servizi comuni. Il programma ISA2 può inoltre finanziare il funzionamento centralizzato di detti servizi a livello dell'Unione, a condizione che tale tipo di funzionamento sia debitamente motivato nel programma di lavoro continuativo e serva gli interessi dell'Unione. In tutti gli altri casi l'utilizzo di tali servizi è finanziato con altri mezzi. 3.   Le soluzioni di interoperabilità che sono assunte dal programma ISA2 allo scopo di metterle a punto o di mantenerle in via provvisoria sono finanziate dal programma ISA2 fino al momento in cui vengono riprese da altri programmi o iniziative. 4.   Le misure di accompagnamento sono finanziate dal programma ISA2. 5.   Il finanziamento di un'azione può essere sospeso o bloccato sulla base dei risultati del monitoraggio e del controllo a norma dell' e sulla base di una valutazione della capacità dell'azione di continuare a soddisfare le esigenze emerse e l'efficacia ed efficienza dell'azione.
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Finanziamento delle azioni (Art. 11 Decisione (UE) 2015/2240) — Testo vigente | Portale Normativo