Art. 5

Azioni

In vigore dal 25 nov 2015
Azioni 1.   In cooperazione con gli Stati membri e conformemente all', la Commissione attua le azioni specificate nel programma di lavoro continuativo istituito a norma dell'. 2.   Le azioni sotto forma di progetti consistono, ove opportuno, nelle seguenti fasi: — avviamento, — pianificazione, — secuzione, — chiusura e valutazione finale, — monitoraggio e controllo. Le fasi dei progetti specifici sono definite e specificate allorché l'azione viene inclusa nel programma di lavoro continuativo. La Commissione monitora l'evoluzione dei progetti. 3.   L'attuazione del programma ISA2 è sostenuta da misure di accompagnamento.
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