Art. 5
Azioni
In vigore dal 25 nov 2015
Azioni
1. In cooperazione con gli Stati membri e conformemente all', la Commissione attua le azioni specificate nel programma di lavoro continuativo istituito a norma dell'.
2. Le azioni sotto forma di progetti consistono, ove opportuno, nelle seguenti fasi:
—
avviamento,
—
pianificazione,
—
secuzione,
—
chiusura e valutazione finale,
—
monitoraggio e controllo.
Le fasi dei progetti specifici sono definite e specificate allorché l'azione viene inclusa nel programma di lavoro continuativo. La Commissione monitora l'evoluzione dei progetti.
3. L'attuazione del programma ISA2 è sostenuta da misure di accompagnamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:2240:oj#art-5