Art. 8

Norme di attuazione

In vigore dal 25 nov 2015
Norme di attuazione 1.   Nell'attuazione del programma ISA2 sono tenuti in debita considerazione la SEI e il QEI. 2.   Al fine di garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione nazionali e dell'Unione, le soluzioni di interoperabilità sono specificate facendo riferimento a norme europee esistenti e nuove o a specifiche aperte o accessibili al pubblico per lo scambio di informazioni e l'integrazione dei servizi. 3.   L'introduzione o il perfezionamento delle soluzioni di interoperabilità si basa, ove opportuno, sullo scambio di opinioni, sulla condivisione delle esperienze, nonché sullo scambio e la promozione delle migliori pratiche, o si accompagna ad essi. A tal fine, la Commissione riunisce le parti interessate e organizza conferenze, seminari e altri incontri sulle questioni oggetto del programma ISA2. 4.   Nell'attuazione di soluzioni di interoperabilità nel quadro del programma ISA2 si tiene nella debita considerazione, ove opportuno, l'EIRA. 5.   Le soluzioni di interoperabilità e gli aggiornamenti delle stesse sono inclusi nell'EIC, ove opportuno, e resi disponibili per il riutilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni europee. 6.   La Commissione incoraggia e consente agli Stati membri di unirsi a un'azione o a un progetto in qualsiasi momento. 7.   Per evitare duplicazioni, le soluzioni di interoperabilità finanziate a titolo del programma ISA2 fanno riferimento, ove opportuno, ai risultati ottenuti da iniziative pertinenti dell'Unione o degli Stati membri e riutilizzano soluzioni di interoperabilità esistenti. 8.   Per massimizzare le sinergie e garantire complementarità e sforzi congiunti, le azioni sono coordinate, ove opportuno, con altre iniziative unionali pertinenti. 9.   Le soluzioni di interoperabilità introdotte o perfezionate nel quadro del programma ISA2 si basano sulla condivisione delle esperienze nonché sullo scambio e la promozione delle migliori prassi. Il programma ISA2 promuove attività volte alla costruzione di comunità intorno a quadri e soluzioni di interesse comune, con la partecipazione delle parti interessate, tra cui organizzazioni senza scopo di lucro e università.
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Norme di attuazione (Art. 8 Decisione (UE) 2015/2240) — Testo vigente | Portale Normativo