Art. 10
Disposizioni di bilancio
In vigore dal 25 nov 2015
Disposizioni di bilancio
1. I fondi sono erogati ogni volta che un progetto o una soluzione in fase operativa sono inclusi nel programma di lavoro continuativo o dopo il completamento di una fase del progetto, secondo quanto definito nel programma di lavoro continuativo e in eventuali modifiche dello stesso.
2. Le modifiche del programma di lavoro continuativo che implichino stanziamenti di bilancio superiori a 400 000 EUR per azione sono adottate in conformità alla procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
3. Le azioni condotte nell'ambito del programma ISA2 possono richiedere l'appalto di servizi esterni, che è soggetto alle norme dell'Unione in materia di appalti definite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Storico versioni
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