Art. 12

Procedura di comitato

In vigore dal 25 nov 2015
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (il comitato ISA2). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all' del regolamento (UE) n. 182/2011. Tali atti restano in vigore per un periodo non superiore a sei mesi.
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Procedura di comitato (Art. 12 Decisione (UE) 2015/2240) — Testo vigente | Portale Normativo