Art. 14

Cooperazione internazionale

In vigore dal 25 nov 2015
Cooperazione internazionale 1.   Il programma ISA2 è aperto alla partecipazione di altri paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati, nell'ambito dei rispettivi accordi con l'Unione. 2.   Sono incoraggiate la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni o organismi internazionali, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale, e la cooperazione con i paesi vicini, in particolare quelli dei Balcani occidentali e della regione del Mar Nero. I relativi costi non sono coperti dal programma ISA2. 3.   Ove opportuno, il programma ISA2 promuove il riutilizzo delle sue soluzioni da parte di paesi terzi.
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