Art. 7

Definizione delle priorità

In vigore dal 25 nov 2015
Definizione delle priorità 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, tutte le azioni che soddisfano i criteri di ammissibilità sono classificate in ordine di priorità in base ai seguenti criteri: a) il contributo dell'azione all'interoperabilità, misurato in base all'importanza e alla necessità dell'azione ai fini del completamento del panorama dell'interoperabilità nell'Unione; b) la portata dell'azione, misurata in base al suo impatto orizzontale, una volta ultimata, in tutti i settori interessati; c) la portata geografica dell'azione, misurata in base al numero di Stati membri e pubbliche amministrazioni europee coinvolte; d) l'urgenza dell'azione, misurata in base al suo elevato impatto potenziale, tenendo conto della mancanza di altre fonti di finanziamento; e) la riutilizzabilità dell'azione, misurata in base alla misura in cui è possibile riutilizzarne i risultati; f) il riutilizzo, compiuto dall'azione, di quadri comuni ed elementi di soluzioni di interoperabilità esistenti; g) la correlazione dell'azione con altre iniziative dell'Unione, misurata in base alla collaborazione e al livello di contributo che l'azione apporta a tali iniziative, quali il mercato unico digitale. 2.   I criteri per assegnare priorità di cui al paragrafo 1 hanno uguale valore. Le azioni ammissibili che rispettano un maggior numero di criteri rispetto ad altre azioni ammissibili ottengono una priorità più elevata ai fini dell'inclusione nel programma di lavoro continuativo.
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