Art. 9

Valutazione della BCE

In vigore dal 20 nov 2015
Valutazione della BCE 1.   Sulla base delle notifiche effettuate ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e delle richieste di approvazione preventiva presentate ai sensi dell', paragrafo 5, del medesimo regolamento, la BCE valuta: a) la completezza della documentazione; b) le basi sulle quali l'ente creditizio vigilato ha determinato che il membro del personale interessato, o la categoria di personale cui questo appartiene, soddisfi una delle condizioni stabilite nell', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014; c) se il membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante attraverso le attività professionali esercitate, verificando: i) se l'ente creditizio vigilato abbia applicato criteri oggettivi che tengano conto di tutti gli indicatori di rischio e di performance rilevanti che altrimenti utilizza per identificare, gestire e sorvegliare i rischi, conformemente all'articolo 74 della direttiva 2013/36/UE; ii) se l'ente creditizio vigilato abbia comparato i compiti e i poteri del membro del personale, o della categoria di personale cui questo appartiene, e il loro impatto sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato, con l'impatto delle attività professionali dei membri del personale identificato attraverso i criteri qualitativi stabiliti nell' del regolamento delegato (UE) n. 604/2014; d) rispetto alle richieste di approvazione preventiva per i membri del personale cui sia stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di EUR, se ricorrano circostanze eccezionali. In tali casi, la BCE informa l'Autorità bancaria europea dei risultati della sua valutazione iniziale prima di adottare qualsiasi decisione. 2.   Nel caso di richiesta di approvazione preventiva presentata ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, la BCE emette una decisione entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa. 3.   Nel caso di notifica ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, laddove la valutazione indichi che i requisiti stabiliti nella presente decisione e nell', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 non siano soddisfatti, la BCE ne dà notifica all'ente creditizio vigilato entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa. L'ente creditizio vigilato non applica l', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014. In mancanza di notifica da parte della BCE ai sensi della prima frase del presente paragrafo, si considera che l'ente creditizio vigilato sia in una situazione di conformità rispetto all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e ai requisiti in esso stabiliti.
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Valutazione della BCE (Art. 9 Decisione (UE) 2015/38) — Testo vigente | Portale Normativo