Art. 3
Informazioni generali da fornire alla BCE
In vigore dal 20 nov 2015
Informazioni generali da fornire alla BCE
1. La notifica di cui all', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e la richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell', paragrafo 5, del medesimo regolamento devono contenere le seguenti informazioni relative alla fine dell'esercizio finanziario precedente e all'esercizio finanziario in corso:
a)
la data di riferimento;
b)
il codice identificativo del soggetto giuridico (legal entity identifier, LEI) dell'ente creditizio vigilato;
c)
il numero dei dipendenti equivalenti a tempo pieno;
d)
il numero dei membri del personale identificato;
e)
il numero dei membri del personale identificato in base ai criteri qualitativi di cui all' del regolamento delegato (UE) n. 604/2014;
f)
il numero dei membri del personale identificato esclusivamente in base ai criteri quantitativi stabiliti nell' del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, unitamente all'indicazione della categoria, tra quelle specificate nell', paragrafo 1, lettera a), b) o c) del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, alla quale appartiene ciascun membro del personale identificato;
g)
il numero dei membri del personale identificato esclusivamente in base a criteri ulteriori stabiliti dall'ente creditizio vigilato.
2. La notifica di cui all', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e la richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell', paragrafo 5, del medesimo regolamento devono contenere le seguenti informazioni per ciascun membro del personale per il quale si richiede l'esclusione:
a)
nome del membro del personale, ente di appartenenza, unità operativa/aziendale, dipartimento, funzione e linea di segnalazione gerarchica, unitamente al numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno sottoposti alla direzione del membro del personale;
b)
appartenenza o meno del membro del personale a una funzione di assunzione dei rischi o di controllo dei rischi e, in caso affermativo, la soglia in milioni di euro di posizioni di rischio che è consentito a tale funzione di assumere;
c)
appartenenza o meno del membro del personale a comitati e, in caso affermativo, il nome del comitato, il suo livello nella linea di segnalazione gerarchica e il suo grado di potere di assumere decisioni di rischio, espresso in termini di percentuale del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1);
d)
l'ammontare totale della remunerazione in euro e il rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione attribuita al membro del personale nel precedente esercizio finanziario;
e)
i principali indicatori di performance per la componente variabile della remunerazione del membro del personale;
f)
i criteri quantitativi in base ai quali il membro del personale è stato valutato come personale identificato [, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento delegato (UE) n. 604/2014];
g)
i criteri in base ai quali l'esclusione del membro del personale è richiesta [, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) n. 604/2014].
3. La notifica di cui all', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e la richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell', paragrafo 5, del medesimo regolamento devono contenere la relazione annuale di valutazione da parte dell'audit, interno o esterno, sul processo di individuazione del personale identificato e sui suoi risultati, che riguardi anche le esclusioni richieste.
Storico versioni
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