Art. 4

Documentazione richiesta per dimostrare che un'unità operativa/aziendale non è rilevante

In vigore dal 20 nov 2015
Documentazione richiesta per dimostrare che un'unità operativa/aziendale non è rilevante 1.   Nell'effettuare una notifica ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 o una richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell', paragrafo 5, del medesimo regolamento gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare che un membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, esercitano esclusivamente attività professionali in unità operative/aziendali che non sono unità operative rilevanti ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 604/2014: a) una descrizione dettagliata ed esauriente dei compiti e delle responsabilità del membro del personale interessato o della categoria di personale cui questo appartiene; b) un organigramma dell'unità operativa/aziendale rilevante che illustri la struttura gerarchica e le linee di segnalazione gerarchica, incluso il membro del personale interessato o la categoria di personale cui appartiene; c) una descrizione dettagliata dell'allocazione del capitale interno all'unità operativa/aziendale interessata ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE per l'esercizio finanziario corrente e per i due esercizi finanziari precedenti; d) un quadro generale dell'allocazione del capitale interno a tutte le unità operative/aziendali, in conformità all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE, per l'esercizio finanziario corrente e per i due esercizi finanziari precedenti; e) una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui l'ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che soddisfa i criteri stabiliti nell', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, sebbene il membro del personale eserciti attività professionali in un'unità operativa/aziendale non rilevante; f) una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale o la categoria di personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi di cui all' del regolamento delegato (UE) n. 604/2014. 2.   Qualora la definizione delle unità operative/aziendali all'interno dell'ente creditizio vigilato sia cambiata nell'esercizio finanziario corrente o nei due esercizi precedenti, l'ente creditizio vigilato fornisce le ragioni di tale modifica. 3.   La BCE può richiedere all'ente creditizio vigilato di fornire ulteriori informazioni a supporto della richiesta.
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