Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 nov 2015
Definizioni Ai fini della presente decisione: 1) per «ente creditizio vigilato» si intende un soggetto vigilato significativo come definito all', paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), o un gruppo vigilato significativo come definito all', paragrafo 22, del medesimo regolamento; 2) «decisione di vigilanza della BCE» ha lo stesso significato di cui all', paragrafo 26, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); 3) per «personale identificato» si intendono tutti i membri del personale di un ente creditizio vigilato le cui attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente creditizio, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 604/2014, su base individuale, sub-consolidata o consolidata, come definite nei punti 48) e 49) dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
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