Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un atto giuridico adottato dalla BCE nell’esercizio dei compiti e poteri ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU che assume la forma di decisione della BCE, è adottata nei confronti di uno o più soggetti o gruppi vigilati o di una o più altre persone e non costituisce un atto di portata generale
Fonte: reg-2014-04-16-468 — art. 2 →to di cui all'articolo 2, paragrafo 26, del regolamento (UE) n
Fonte: dec-2015-11-20-38 — art. 2 →una decisione di vigilanza della BCE secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 26, del regolamento (UE) n
Fonte: dec-2023-03-10-672 — art. 1 →