Art. 1

Definizioni

In vigore dal 10 mar 2023
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) «programma di revisione prudenziale» o «SEP» ha il medesimo significato di cui all’articolo 99, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. 2) per «decisione SEP» si intende una decisione della BCE su un programma di revisione prudenziale; 3) per «ispezione in loco» si intende un’ispezione condotta presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e di qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza su base consolidata esercitata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata a norma dell’, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013; 4) per «indagine su modelli interni» si intende un'ispezione in loco in relazione all'uso di modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ai fini dell’adozione di una decisione sui modelli interni; 5) per «ispezione» si intende un’ispezione in loco o un’indagine sui modelli interni; 6) per «decisione di vigilanza della BCE» si intende una decisione di vigilanza della BCE secondo la definizione di cui all’, punto 26, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); 7) per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui all’, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); 8) per «soggetto vigilato meno significativo» si intende un soggetto vigilato meno significativo secondo la definizione di cui all’, punto 7, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); 9) per «persona giuridica oggetto di ispezione» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) un ente significativo; b) un ente meno significativo nei confronti del quale la BCE ha adottato una decisione ai sensi dell', paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, per effetto della quale la BCE esercita direttamente tutti i relativi poteri di cui all’, paragrafo 4, di tale regolamento; c) qualsiasi altra persona giuridica di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza su base consolidata esercitata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata in conformità all', paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013; 10) per «risorse dell'MVU» si intendono i membri del personale della BCE e delle autorità nazionali competenti che compongono il gruppo per le ispezioni in loco ai sensi dell'articolo 144 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); 11) per «decisione relativa alle ispezioni in loco» si intende qualsiasi decisione della BCE che modifica la decisione SEP approvata in relazione a una o più ispezioni in loco programmate; 12) per «decisione relativa alle indagini sui modelli interni» si intende qualsiasi decisione della BCE che modifica la decisione SEP approvata in relazione a una o più indagini sui modelli interni programmate; 13) per «decisione di delega» si intende una decisione di delega secondo la definizione di cui all’, punto 2, della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); 14) per «decisione delegata» si intende una decisione delegata secondo la definizione di cui all’, punto 4, della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); 15) per «capi delle unità operative» si intendono i capi delle unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare decisioni relative alle ispezioni in loco e decisioni relative alle indagini sui modelli interni; 16) per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2; 17) per «decisione negativa» si intende una decisione che estende la portata di un'ispezione in loco programmata o di un’indagine sui modelli interni programmata, a meno che tale decisione non sia adottata su richiesta del soggetto vigilato. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni, obblighi o limitazioni è da considerare una decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie a) garantiscano che il soggetto vigilato risponde ai requisiti del pertinente diritto dell’Unione e siano state convenute per iscritto; o b) si limitino a ribadire uno o più dei requisiti esistenti che il soggetto vigilato deve soddisfare ai sensi del diritto dell’Unione, ovvero richiedano informazioni in merito all’integrazione di uno o più di tali requisiti; 18) per «delicatezza» si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato, può attirare l'attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; ovvero d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di istruzioni proposto.
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