Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 nov 2015
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
1)
per «ente creditizio vigilato» si intende un soggetto vigilato significativo come definito all', paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), o un gruppo vigilato significativo come definito all', paragrafo 22, del medesimo regolamento;
2)
«decisione di vigilanza della BCE» ha lo stesso significato di cui all', paragrafo 26, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
3)
per «personale identificato» si intendono tutti i membri del personale di un ente creditizio vigilato le cui attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente creditizio, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 604/2014, su base individuale, sub-consolidata o consolidata, come definite nei punti 48) e 49) dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:2218:oj#art-2