Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 nov 2015
Ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce gli obblighi procedurali per la notifica e per la richiesta di approvazione preventiva che gli enti creditizi vigilati presentano alla BCE al fine di escludere membri del personale o talune categorie di membri del personale dalla presunzione di essere personale identificato in base ai criteri quantitativi di cui all' del regolamento delegato (UE) n. 604/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:2218:oj#art-1