Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 nov 2015
Ambito di applicazione La presente decisione stabilisce gli obblighi procedurali per la notifica e per la richiesta di approvazione preventiva che gli enti creditizi vigilati presentano alla BCE al fine di escludere membri del personale o talune categorie di membri del personale dalla presunzione di essere personale identificato in base ai criteri quantitativi di cui all' del regolamento delegato (UE) n. 604/2014.
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