Art. 10
Durata dell'approvazione preventiva concessa
In vigore dal 20 nov 2015
Durata dell'approvazione preventiva concessa
1. L'approvazione preventiva concessa dalla BCE ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 è limitata alla prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario successivo all'anno in cui la decisione di vigilanza della BCE contenente l'approvazione è stata notificata all'ente creditizio vigilato.
2. Nel caso di prima richiesta per un membro del personale interessato, l'approvazione è concessa per la prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario in cui la decisione di vigilanza della BCE contenente l'approvazione è stata notificata all'ente creditizio vigilato, nonché per la prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario successivo. La presente disposizione è applicabile unicamente in riferimento alle richieste presentate successivamente all'entrata in vigore della presente decisione.
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