Art. 11
Disposizioni transitorie
In vigore dal 20 nov 2015
Disposizioni transitorie
1. La presente decisione si applica all'effettuazione di notifiche ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 o alle richieste di approvazione preventiva ai sensi dell', paragrafo 5, del medesimo regolamento presentate successivamente alla sua entrata in vigore.
2. In via di eccezione, la presentazione di notifiche ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 o di richieste di approvazione preventiva ai sensi dell', paragrafo 5, del medesimo regolamento, basate su informazioni relative al 2014, deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2015.
3. Le approvazioni concesse dalla BCE ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 sulla base delle presenti disposizioni transitorie si applicano alla prestazione del membro del personale durante gli esercizi finanziari del 2015 e del 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:2218:oj#art-11