Art. 7

Periodo per l'effettuazione delle notifiche

In vigore dal 20 nov 2015
Periodo per l'effettuazione delle notifiche 1.   Le notifiche ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 sono effettuate senza indugio e comunque al massimo entro sei mesi dalla fine del precedente esercizio finanziario. La determinazione di esclusione da parte di un ente creditizio vigilato, usata come base per la notifica, è limitata alla prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario che segue l'anno in cui la notifica è stata effettuata. 2.   Per i membri del personale che erano stati oggetto di notifica di esclusione nel precedente periodo di presentazione, non è necessaria una nuova notifica, a condizione che il criterio utilizzato per la determinazione sia ancora applicabile. 3.   In caso di membro del personale che sia oggetto di notifica per la prima volta, la determinazione si applica sia alla sua prestazione nel corso dell'esercizio finanziario in cui la notifica è effettuata che alla sua prestazione durante l'esercizio finanziario seguente. La presente disposizione si applica solamente alle notifiche effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente decisione.
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