Art. 11
Verifica
In vigore dal 3 set 2015
Verifica
1. Tutte le domande di deroga sono oggetto di un controllo amministrativo delle autorità competenti. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli non sono rispettate, il richiedente ne è informato. In tale caso la domanda si considera respinta.
2. Le autorità competenti stabiliscono un programma di ispezioni in loco basato sull'analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali a carattere generale relativi all'applicazione della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE.
Le ispezioni intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli riguardano almeno il 7 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, l'agricoltore ne è informato. In tale caso, la domanda di deroga per l'anno successivo si considera respinta.
3. I risultati delle misurazioni di cui all', paragrafo 9, sono soggetti a verifica. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, compreso il superamento della soglia di base quale definita dal decreto effluenti di allevamento, il richiedente ne è informato e una domanda di deroga per l'anno successivo relativa alla/e parcella/e è respinta.
4. Le autorità competenti si assicurano che siano effettuati controlli in loco almeno sul 2 % delle operazioni di trasporto di effluente sulla base di una valutazione del rischio e dei risultati dei controlli amministrativi di cui al paragrafo 1.
I controlli contemplano la verifica del rispetto degli obblighi in materia di accreditamento, il controllo dei documenti di accompagnamento, la verifica dell'origine e la destinazione dell'effluente nonché il campionamento dell'effluente trasportato.
Il campionamento dell'effluente può essere effettuato, se opportuno, durante le operazioni di carico, utilizzando strumenti automatici di campionamento dell'effluente montati sul veicolo.
I campioni di effluente sono analizzati da laboratori riconosciuti dalle autorità competenti e i risultati delle analisi sono comunicati agli agricoltori che inviano l'effluente nonché agli agricoltori destinatari.
5. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto della deroga concessa a norma della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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