Art. 6
Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
In vigore dal 3 set 2015
Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
1. Subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12, il quantitativo di effluente proveniente da bestiame erbivoro, di effluente trattato e di effluente a basso tenore di azoto e fosfato, applicato ogni anno alle parcelle oggetto di deroga, compreso l'effluente applicato dallo stesso bestiame, non supera i seguenti valori:
a)
250 kg di azoto per ettaro per anno su parcelle coltivate come segue:
i)
superficie prativa e superfici coltivate a mais;
ii)
superficie prativa falciata seguite da mais;
iii)
segale falciata seguita da mais;
iv)
superficie prativa con percentuale di trifoglio inferiore al 50 %;
b)
200 kg di azoto per ettaro per anno su parcelle coltivate come segue:
i)
frumento autunnale seguito da una coltura miglioratrice;
ii)
triticale seguito da una coltura miglioratrice;
iii)
barbabietola da zucchero o da foraggio.
2. L'effluente trattato diverso dall'effluente a basso tenore di azoto e fosfato può essere applicato alle parcelle oggetto di deroga se il rapporto azoto/fosfato (N/P2O5) è almeno pari a 3,3.
3. L'applicazione di effluente a basso tenore di azoto e fosfato è limitata al massimo a 15 tonnellate per ettaro.
4. L'apporto complessivo di azoto e fosfato non supera il fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e tiene conto dell'azoto rilasciato dal suolo nonché della maggiore disponibilità di azoto da effluente dovuta al trattamento. Per tutte le colture in nessun caso si superano i massimali standard d'applicazione per il fosfato e l'azoto stabiliti dal programma d'azione.
5. Non è consentito l'uso di fosfato da fertilizzanti chimici sulle parcelle oggetto di deroga.
6. Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione per la sua intera superficie, specificando l'avvicendamento colturale nonché le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano è disponibile ogni anno presso l'azienda entro il 15 febbraio.
Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:
a)
il numero dei capi di bestiame e la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti;
b)
il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda;
c)
la descrizione del trattamento dell'effluente e le caratteristiche attese dell'effluente trattato;
d)
la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;
e)
la rotazione delle colture e la superficie in ettari delle parcelle adibite a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto nonché le parcelle con altre colture;
f)
il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per ciascuna parcella;
g)
il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna parcella;
h)
il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna parcella.
i)
calcoli per determinare l'osservanza delle norme relative all'applicazione di azoto e di fosforo.
I piani di fertilizzazione sono aggiornati entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole per garantirne la coerenza con le pratiche agricole effettivamente adottate.
7. Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, presentato alle autorità competenti per ogni anno civile, entro il 15 marzo dell'anno civile successivo.
8. Il registro delle applicazioni di fertilizzanti contiene i dati seguenti:
a)
le superfici coltivate;
b)
il numero di capi e il tipo di bestiame;
c)
la produzione di effluente per capo di bestiame;
d)
il quantitativo di fertilizzanti importato dall'azienda;
e)
il quantitativo di effluente ceduto dall'azienda e l'identificazione del ricevente.
9. I risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono messi a disposizione di ciascuna azienda ammessa a beneficiare della deroga.
Il campionamento e l'analisi di fosforo e azoto sono effettuati entro il 31 maggio e almeno una volta ogni quattro anni per ogni area omogenea dell'azienda agricola sotto il profilo pedologico e dell'avvicendamento colturale.
È necessaria almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.
10. La concentrazione dei nitrati nel suolo è misurata ogni anno in autunno entro il 15 novembre, su almeno il 6 % di tutte le parcelle oggetto di deroga e su almeno l'1 % delle parcelle usate da aziende agricole beneficiarie della deroga in modo da interessare almeno l'85 % di esse. Per ogni due ettari di terreno agricolo di un'azienda sono necessari almeno tre campioni rappresentativi di tre differenti strati del suolo nel medesimo profilo di suolo.
11. Fra il 1o settembre e il 15 febbraio dell'anno seguente sulle parcelle oggetto di deroga è vietato l'uso di effluente, effluente trattato o effluente a basso tenore di azoto e fosfato con un contenuto di azoto totale superiore a 0,60 kg di azoto per tonnellata, di fertilizzanti chimici e altri fertilizzanti.
12. Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente zootecnico, fatta eccezione per l'azoto prodotto da effluente di bestiame erbivoro, sono applicati entro il 1o giugno di ogni anno.
Storico versioni
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