Art. 5

Trattamento dell'effluente

In vigore dal 3 set 2015
Trattamento dell'effluente 1.   Le autorità competenti garantiscono che la frazione solida risultante dal trattamento dell'effluente sia consegnata a impianti autorizzati per essere riciclata allo scopo di ridurre gli odori e le altre emissioni, migliorarne le proprietà agronomiche e igieniche, facilitarne la gestione e incrementare il recupero dell'azoto e del fosfato. 2.   Gli agricoltori che beneficiano della deroga e che effettuano il trattamento dell'effluente presentano ogni anno alle autorità competenti i dati relativi ai quantitativi di effluente inviato al trattamento, ai quantitativi e alla destinazione della frazione solida e dell'effluente trattato nonché al relativo tenore di azoto e fosforo. 3.   Le autorità competenti definiscono e aggiornano con cadenza regolare le metodologie riconosciute per verificare la composizione dell'effluente trattato, le variazioni di composizione e l'efficienza di trattamento per ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale. 4.   Le autorità competenti garantiscono che l'ammoniaca e le altre emissioni derivate dal trattamento dell'effluente siano raccolte e trattate in modo da ridurre l'impatto ambientale e altri inconvenienti per gli impianti che generano emissioni superiori a quelle di riferimento, ossia lo stoccaggio e l'utilizzo sul terreno di effluente di allevamento non trattato. A tali fini le autorità competenti garantiscono l'istituzione e l'aggiornamento regolare di un elenco degli impianti che necessitano di trattamento delle emissioni.
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