Art. 10
Monitoraggio
In vigore dal 3 set 2015
Monitoraggio
1. Le autorità competenti accertano che le mappe che mostrano la percentuale delle aziende agricole, il numero di parcelle, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di uso locale del suolo interessate da deroghe individuali siano stilate e aggiornate ogni anno.
I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di deroghe individuali sono raccolti e aggiornati ogni anno a cura dell'autorità competente.
2. Ai sensi dell', paragrafo 2, della decisione 2008/64/CE della Commissione (9) si mantiene una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l'impatto della deroga sulla qualità delle acque. La rete di monitoraggio comprende le misurazioni del nitrato e del fosfato nei fiumi che alimentano il Mare del Nord. Durante il periodo di applicazione della presente decisione il numero iniziale di siti di monitoraggio non è ridotto e l'ubicazione di tali siti non è modificata.
3. Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi si effettua un monitoraggio più rigoroso.
4. I siti di monitoraggio istituiti a norma della decisione 2008/64/CE, corrispondenti ad almeno 150 aziende agricole, sono mantenuti per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque sotterranee, di azoto minerale nel profilo del suolo e sulle corrispondenti perdite di azoto e fosforo dalla zona radicale alle acque sotterranee per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale.
I siti di monitoraggio comprendono le principali tipologie di suolo (argilloso, limoso, sabbioso e loess), di pratiche di fertilizzazione e di colture.
La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione.
5. Le indagini e le analisi costanti dei nutrienti forniscono indicazioni sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale.
Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo dai terreni cui sono applicati ogni anno effluente di bestiame erbivoro ed effluente suino trattato contenenti fino a 250 kg o fino a 200 kg di azoto per ettaro.
6. Le acque sotterranee a bassa profondità, le acque nel suolo, le acque di drenaggio e i corsi d'acqua facenti parte della rete di monitoraggio forniscono indicazioni sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:1499:oj#art-10