Art. 12

Relazioni

In vigore dal 3 set 2015
Relazioni 1.   Ogni anno, entro il 30 giugno, le autorità competenti presentano una relazione contenente le informazioni seguenti: a) mappe che mostrano la percentuale di aziende agricole, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di uso locale del suolo, nonché i dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole delle aziende beneficiarie di una deroga, conformemente all', paragrafo 1; b) i risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee, superficiali e delle acque che alimentano il Mare del Nord, nonché un'analisi dell'impatto della deroga sulla qualità delle acque di cui all', paragrafo 2; c) una valutazione del residuo di nitrati nel profilo del suolo in autunno per le parcelle oggetto di deroga e un confronto con l'evoluzione e i dati relativi ai residui di nitrati delle parcelle non oggetto di deroga con quelle ad analoga rotazione di colture. Le parcelle non oggetto di deroga comprendono le parcelle non oggetto di deroga presso aziende agricole beneficiarie di una deroga e le parcelle di altre aziende agricole; d) informazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali di cui all', paragrafo 6, e i risultati del monitoraggio delle acque intensificato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni sabbiosi di cui all', paragrafo 3; e) i risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole nonché i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità della lisciviazione di nitrati e fosforo dalle aziende che beneficiano di una deroga individuale di cui all', paragrafo 5; f) una valutazione dell'attuazione delle condizioni della deroga sulla base di controlli presso l'azienda agricola e sulla parcella, unitamente a controlli sul trasporto di effluente, nonché informazioni sulle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e di ispezioni in loco; g) informazioni sul trattamento dell'effluente, incluso un ulteriore trattamento e l'utilizzo delle frazioni solide, nonché dati dettagliati relativi alle caratteristiche dei sistemi di trattamento, la loro efficienza e la composizione dell'effluente trattato; h) informazioni relative al numero di aziende agricole e di parcelle beneficiarie di deroga nelle quali sono stati applicati effluente trattato ed effluente a basso tenore di azoto e fosfato, nonché i relativi volumi; i) le metodologie volte a determinare la composizione dell'effluente trattato, le relative variazioni della composizione e l'efficienza del trattamento per ciascuna azienda agricola beneficiaria di una deroga individuale, di cui all', paragrafo 3; j) l'elenco degli impianti di trattamento dell'effluente di cui all', paragrafo 4; k) una sintesi e un valutazione dei dati ottenuti dai siti di monitoraggio di cui all', paragrafo 4; l) dati sulla fertilizzazione in tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, comprese le informazioni sui rendimenti e sui tipi di terreno; m) l'evoluzione del numero dei capi per categoria di bestiame nella regione delle Fiandre e nelle aziende oggetto della deroga. I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, il Belgio si avvale, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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