Art. 9

Provvedimenti relativi alla produzione e al trasporto di effluente

In vigore dal 3 set 2015
Provvedimenti relativi alla produzione e al trasporto di effluente 1.   Le autorità competenti garantiscono il rispetto del limite del numero di capi di bestiame che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del decreto effluenti di allevamento. 2.   Le autorità competenti garantiscono che il trasporto di effluente eseguito da trasportatori autorizzati sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico per tutti i trasporti. 3.   Le autorità competenti accertano che prima di ciascun trasporto sia verificata la composizione dell'effluente, per quanto concerne le concentrazioni di azoto e fosforo. Campioni di effluente sono analizzati da laboratori riconosciuti e i risultati delle analisi sono comunicati alle autorità competenti e all'agricoltore destinatario dell'effluente. 4.   Le autorità competenti dispongono affinché durante il trasporto sia a disposizione un documento nel quale si specifica il quantitativo di effluente zootecnico trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo.
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