Art. 7

Gestione dei terreni

In vigore dal 3 set 2015
Gestione dei terreni Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale rispettano le disposizioni che seguono: a) le superfici prative sono arate in primavera per tutti i tipi di suolo, fatta eccezione per i suoli argillosi; b) le superfici prative su suoli argillosi sono arate entro il 15 settembre; c) sulle parcelle oggetto di deroga l'avvicendamento colturale non contempla leguminose o altre colture che fissano l'azoto atmosferico; tuttavia questo divieto non vale per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 %. d) una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto è seminata entro due settimane dall'aratura delle erbe e i fertilizzanti non possono essere applicati nell'anno di aratura delle superfici prative permanenti. e) le colture miglioratrici sono seminate entro due settimane dopo il raccolto di grano autunnale e non oltre il 10 settembre; f) le colture miglioratrici non sono arate anteriormente al 15 febbraio in modo da garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile che consenta di compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e di limitare le perdite invernali.
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Gestione dei terreni (Art. 7 Decisione (UE) 2015/1499) — Testo vigente | Portale Normativo